La tutela dei segreti commerciali: le misure adeguate di sicurezza.

Abstract

Con Sentenza n. 698/2023, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, ai fini della tutela dei segreti commerciali, le misure di sicurezza possono ritenersi adeguate se idonee a garantire la riservatezza delle informazioni sia durante l'utilizzo sia nella loro fase di custodia.

 

I segreti commerciali comprendono una vasta gamma di informazioni riservate tra cui formule, processi produttivi sino ad elenchi di clienti e strategie di marketing.

Informazioni, tutte, potenzialmente idonee a fornire alle aziende un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, e la cui riservatezza permette appunto di conservare tale vantaggio nei rispettivi mercati.

La definizione di Segreti Commerciali.

I segreti commerciali sono dunque una forma di proprietà intellettuale che consiste in informazioni (es.: formule, pratiche, processi, disegni, strumenti, modelli):

  1. segrete, ovvero non generalmente note o facilmente accessibili;

  2. aventi valore economico in quanto segrete;

  3. soggette al legittimo controllo del detentore e sottoposte a misure di segregazione, da intendersi sia come protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia come protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale (Tribunale Bologna, Sez. spec. propr. industr. ed intell., Ordinanza, 27/05/2008).

Requisiti che devono essere soddisfatti congiuntamente affinché le informazioni siano considerate "segreto commerciale" secondo l’Art. 98 del D.Lgs. 30/2005, così come secondo la Direttiva dell'Unione Europea sui Segreti Commerciali (Direttiva (UE) 2016/943), emanata con lo scopo di armonizzare la tutela e individuare una definizione uniforme, così da garantisce che i titolari abbiano accesso a uno standard minimo di rimedi legali in tutta l'UE a loro tutela.

Le misure adeguate a tutela dei segreti commerciali.

Requisito essenziale per la tutela dei segreti commerciali è dunque l’adozione, da parte di chi ne ha il legittimo controllo, di adeguate misure di sicurezza da ritenersi ragionevolmente idonee ad impedirne la divulgazione o l’accesso non autorizzato.

Quanto alla tipologia, le misure di sicurezza ritenute adeguati possono essere suddivise in due tipologie principali:

  1. Le misure di tipo legale. In cui rientrano ad esempio accordi di riservatezza e patti di non concorrenza con i dipendenti e con chiunque entri in contatto con i segreti medesimi;

  2. Le misure di tipo materiale. In cui rientrano l’adozione di politiche interne di riservatezza, la restrizione dell’accesso alle informazioni riservate solo a personale autorizzato e l’utilizzo di tecnologie di crittografia o di protezione dei dati.

Quando adottare le misure sicurezza affinché siano adeguate?

Sotto il profilo strettamente temporale occorre invece soffermarsi sul momento in cui, all’interno del processo produttivo e/o organizzativo aziendale, il detentore debba adottare ed implementare dette misure di sicurezza, affinché queste possano essere ritenute adeguate a prevenire l’accesso da parte di soggetti non autorizzati.

L’adozione di misure di sicurezza che riguardino la sola fase di custodia (es.: perché custodite in cassaforte), e non anche il momento in cui queste vengono utilizzate (es.: perché viene autorizzato il loro impiego in sistemi Cloud, per poi riporle in cassaforte), risulta infatti evidentemente inidoneo a prevenire l’accesso/accessibilità da parte di terzi non autorizzati.

Proprio su tale profilo è recentemente intervenuta la Corte di legittimità (Cass. Civile, Sez I, 12/01/2023, n. 698), secondo cui affinché una misura di sicurezza possa ritenersi adeguata deve prevedere la tutela delle informazioni:

  • sia nel momento relativo al materiale utilizzo, ossia al loro impiego;

  • sia nel relativo alla loro custodia.

Utilizzo e custodia delle informazioni che non devono dunque essere viste come parti separate del processo produttivo, ma come un elemento unico in un’ottica di tutela dei segreti aziendali.

Con la conseguenza che l’adozione di misure insufficienti o negligenti può comportare la perdita della protezione giuridica dei segreti commerciali, consentendo la loro divulgazione o l’accesso non autorizzato.

Ciò implica che il titolare del segreto commerciale deve dimostrare di aver adottato misure ragionevoli e adeguate per proteggere il segreto, in ogni fase, al fine di far valere il suo diritto di risarcimento in caso di violazione, in ogni fase del loro utilizzo. 

Riferimenti.

  • Tribunale Bologna, Sez. spec. propr. industr. ed intell., Ordinanza, 27/05/2008

  • Cass. Civile, Sez I, 12/01/2023, n. 698

 

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Avv. Andrea Rinaldo

Avvocato attivo nel campo del diritto di internet, della proprietà industriale e del diritto di impresa.

Esperienza in una vasta gamma di questioni legali legate alla presenza online, alla protezione dei marchi, dei brevetti e dei diritti d'autore, nonché alla consulenza legale per le imprese.

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