Diffamazione su Facebook: non serve il nome della vittima nel post.

Abstract

Configura diffamazione il post offensivo su Facebook in cui la vittima sia identificabile dai destinatari, anche senza esplicita menzione del suo nome (Cass. Penale n. 14345 dell’8 aprile 2024).

 
 

Il Pregiudizio alla reputazione.

Con sentenza n. 14345 dell’8 aprile 2024 la Corte di legittimità ha confermato che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso della bacheca “Facebook” integra una ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, c.p., poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

Proprio il mezzo “Social” utilizzato, coinvolgendo e raggiungendo una pluralità di persone, risulta infatti idoneo a rendere la diffamazione commessa online gravemente pregiudizievole per il bene giuridico della reputazione, al pari di quella commessa a mezzo stampa.

È sufficiente che il destinatario sia individuabile. Non serve l’indicazione del nome.

La Corte di legittimità ha altresì confermato la diffamazione ogni volta in cui vi sia offesa alla reputazione di una persona determinata.

Sussiste quindi diffamazione qualora vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili (Cass. Pen., Sez. V, 26 gennaio 2018, n. 3809).

Non serve quindi che il messaggio diffamatorio indichi il nominativo del destinatario dell’offesa.

È sufficiente che lo stesso sia astrattamente individuabile attraverso cd. indici rivelatori (Cass. Pen., n. 18249/2008), ovvero attraverso (in via esemplificativa):

  • elementi della fattispecie concreta;

  • circostanze narrate;

  • riferimenti personali e temporali;

idonei, nel loro complesso, a permettere l’individuazione del soggetto offeso da parte dei potenziali destinatari del post.

Riferimenti.

Cass. Penale n. 14345 dell’8 aprile 2024

 

Descrizione dell'immagine

 
 
Avv. Andrea Rinaldo

Avvocato attivo nel campo del diritto di internet, della proprietà industriale e del diritto di impresa.

Esperienza in una vasta gamma di questioni legali legate alla presenza online, alla protezione dei marchi, dei brevetti e dei diritti d'autore, nonché alla consulenza legale per le imprese.

Avanti
Avanti

Web Scraping ed intelligenza artificiale generativa: le linee guida del Garante (GPDP).