UTILIZZO DEL MARCHIO PATRONIMICO
Abstract
Non è ingannevole per i consumatori l'utilizzo del marchio patronimico da parte del cessionario laddove continuino ad essere garantite le Caratteristiche e la qualità dei prodotti.
Con ordinanza n. 20269 del 23/06/2022 la Corte di Legittimità ha affermato un importante principio di diritto sul rischio di decettività in caso di cessione di marchi d’impresa: non è ingannevole per i consumatori l’utilizzo del marchio patronimico (ceduto da un noto stilista) da parte del cessionario laddove continuino ad essere garantite le caratteristiche e la qualità dei prodotti.
Secondo la corte di legittimità, infatti, in caso di cessione di un marchio patronimico, e dei diritti di sfruttamento patrimoniale del marchio stesso (ovvero del “diritto di usare o far usare in qualunque forma e modo” il segno “come marchio o come segno distintivo”), anche laddove fisiologicamente alcuni consumatori siano portati a ricondurre l’acquisto degli articoli contraddistinti dal marchio al precedente titolare (nel caso, un noto stilista), non per tale sola ragione si integrerebbe un fenomeno ingannevole.
La decettività va infatti valutata anche da una prospettiva oggettiva.
E sotto il profilo oggettivo, focalizzato dalla condotta del cessionario, la società acquirente si era mantenuta nei limiti di rispetto delle clausole contrattuali, utilizzando e spendendo il marchio patronimico esattamente come le consentiva l’atto di acquisto.
La Corte ha quindi escluso un peggioramento qualitativo dei prodotti tale da risultare ingannevole per i consumatori circa la provenienza dei beni direttamente dallo stilista, considerando oltretutto che nella transazione non vi era alcun obbligo di mantenimento qualitativo o una possibilità del perdurante controllo sulla qualità dei prodotti da parte del cedente.